IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO A MILANO

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Art.114 RECUPERO DEI SOTTOTETTI MILANO

1. Si considerano sottotetti e possono essere recuperati ai fini abitativi gli spazi sottostanti la copertura di altezza interna superiore a 1,80 m, misurata nel punto più alto. Tale requisito deve sussistere nel sottotetto così come individuato in relazione a parti omogenee dell’edificio sottostante. Nel caso gli intradossi dei solai di copertura degli spazi suddetti siano caratterizzati dalla presenza di travi e travetti, l’altezza interna dovrà essere misurata dall’intradosso dei travetti se l’interasse tra questi è inferiore a cm. 50.

2. In tutto il territorio comunale sono ammessi gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti secondo le disposizioni delle norme nazionali e regionali vigenti ed in particolare gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti.
Per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico, è possibile apportare modificazioni di altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui ai successivi commi 4 e 6. Nei casi di deroga all’altezza massima, l’altezza minima abitabile non può essere superiore a metri 1,50.
All’interno dei nuclei di antica formazione deve essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico; è comunque permesso il recupero del sottotetto senza modifica delle altezze di gronda e di colmo e delle linee di pendenza delle falde esistenti, fatta salva l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti.

3. Sono recuperabili i sottotetti dei fabbricati nei quali sia presente la destinazione residenziale nelle proporzioni minime previste dalla legge o nei quali, contestualmente all’intervento di recupero, sia previsto l’insediamento di nuove funzioni residenziali, nelle stesse proporzioni minime.

4. Gli edifici interessati dagli interventi di recupero dei sottotetti devono risultare serviti da tutte le urbanizzazioni primarie; tale requisito deve essere autocertificato all’atto della presentazione dell’istanza o della denuncia di inizio attività. In caso di carenza delle urbanizzazioni stesse si potrà procedere all’intervento di recupero solo previa assunzione a carico dell’operatore dell’impegno ad eseguire le opere mancanti, assistito da idonee garanzie finanziarie.

5. L’altezza media ponderale delle unità abitative oggetto di recupero, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 m per la superficie relativa, dovrà risultare pari o superiore a 2,40 m.

6. Al fine di raggiungere tale requisito minimo sono ammessi interventi di traslazione dell’ultimo solaio, nel rispetto delle altezze minime prescritte per i locali sottostanti, nonché modifiche della copertura, nel rispetto:
· di quanto previsto ai commi precedenti;
· delle valutazioni obbligatorie della Commissione per il Paesaggio riguardo all’impatto paesistico del progetto;
· delle specifiche procedure, per i beni sottoposti a vincolo.

7. L’altezza media ponderale dei sottotetti recuperati mediante interventi di modifica della copertura dovrà risultare in ogni caso inferiore a 2,70 m, compresi volumi soprastanti, controsoffittature, vani tecnici, isolamenti posti sotto l’intradosso della soletta ecc.. Nel caso gli intradossi dei solai di copertura dei locali sottotetto siano caratterizzati dalla presenza di travi e travetti le altezze potranno essere calcolate dall’intradosso dei travetti unicamente se l’interasse tra questi è inferiore a cm.50.

8. Quando, ai fini del calcolo del volume fisico delle unità abitative oggetto di recupero, sia utilizzata una superficie avente un’altezza minima superiore a 1,50 m, è necessario realizzare tavolati o arredi fissi quale delimitazione tra il volume abitabile e quello escluso dal recupero. Tale delimitazione non è necessaria quando l’altezza minima della porzione oggetto di recupero corrisponda a 1.50 m.

9. Gli interventi dovranno perseguire l’obiettivo di contenere i consumi energetici dell’intero edificio.

10. Qualora l’intervento sia finalizzato alla creazione di nuove e autonome unità immobiliari, le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell’alloggio.

11. Fatta salva la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e la verifica della sussistenza dei 60° nei confronti degli edifici circostanti, agli interventi di recupero dei sottotetti non si applicano le norme in materia di distanza tra i fabbricati e di distanza dai confini stabilite dall’Articolo 86 e seguenti
del presente Regolamento. Ai fini dell’applicazione del presente comma non sono considerati abbaini e terrazzini a tasca in quanto parti integranti della copertura.

12. Gli interventi di recupero devono rispettare, ove previsti, i limiti di altezza posti dai piani esecutivi o da convenzioni planivolumetriche.

13. Per gli interventi del presente Articolo non si considera in ogni caso variata l’altezza degli edifici nei quali si proceda al recupero abitativo del sottotetto senza modifiche della forma e della quota delle coperture; a questo solo fine, la realizzazione di terrazzi in falda o abbaini, della dimensione strettamente necessaria a garantire l’aeroilluminazione prescritta, non si considera modifica delle coperture esistenti.

14. Gli oneri di urbanizzazione sono determinati dal prodotto del volume oggetto di recupero, calcolato ai sensi dell’Art. 4 comma 7 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del PGT, quindi indipendentemente dall’altezza reale, per le tariffe stabilite per gli interventi di nuova costruzione.

15. Il contributo commisurato al costo di costruzione è determinato con riferimento alla classe dell’intero edificio e con applicazione delle aliquote stabilite per le nuove costruzioni. E’ facoltà del richiedente chiedere l’applicazione della classe massima; in caso di mancata presentazione della Tabella Ministeriale si intenderà utilizzata tale facoltà.

16. Gli interventi di recupero finalizzati alla realizzazione di nuove unità immobiliari sono subordinati al reperimento di spazi per parcheggio da destinarsi a pertinenza delle unità immobiliari oggetto di recupero secondo le disposizioni delle norme vigenti in materia. Tali spazi non dovranno risultare già asserviti ad altre unità o già conteggiati ai fini del rispetto della quota minima prescritta nell’ambito di precedenti interventi edilizi. Il vincolo di pertinenzialità dovrà risultare da un atto notarile registrato e trascritto prima dell’emissione del permesso di costruire o della presentazione della DIA.

Qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti, secondo le indicazioni delle norme regionali, previo versamento al comune di una somma commisurata al costo base a metro quadrato di costruzione per gli edifici residenziali.

Categories: normativa e leggi

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